ACCESSO CIVICO
CHE COS'E'
L'art. 5 del D. Lgs 33/2013 ha previsto il cd. accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale pur avendone l'obbligo ovvero hanno pubblicato in modo incompleto. L'esercizio di tale spetta a chiunque non essendo subordinato all'esistenza di un interesse concreto e attuale in capo all'istante .Non richiede motivazione essendo sufficiente che gli atti , le informazioni o i dati richiesti non risultino pubblicati sul sito istituzionali ovvero la loro pubblicazione risulti incompleta
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza secondo il modello scaricabile dalla presente sezione.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA